Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 01/03/1986 n. 64

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dallo art. 20 del Regio Decreto legislativo 15 maggio 1946 n. 455 , convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, e dall' art. 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 .

Art. 8 - Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito.

1. Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, princi- pale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

TITOLO II Disposizioni agevolative per le attività produttive e norme finanziarie

Art. 9 - Incentivi finanziari per le attività produttive.

1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'art. 1 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi;

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 308 , per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle i niziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

a) ai settori produttivi agevolabili;

b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella "relazione generale sulla situazione economica del paese".

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'art. 63 e i contributi in conto capitale di cui allo art. 69 del citato Testo Unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purchè riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'art. 69 del citato Testo Unico, sono così modificati:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento. 8 . Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dello art. 63 del citato Testo Unico, e successive modificazioni, è soppresso.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato Testo Unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito pro capite.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato Testo Unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'art. 72 del citato Testo Unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall' art. 3 del decreto-legge 30 aprile 1976 n. 156 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976 n. 350, sono soppresse.

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all' art. 1 del decreto- legge 30 giugno 1982 n. 389 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982 n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, nonché la concessione provvisoria di cui allo stesso

art. 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 70 del citato Testo Unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'art. 83 del citato Testo Unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente art. ed ai centri di ricerca di cui all'art. 70 dello stesso Testo Unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato Testo Unico a favore delle iniziative di cui al comma quarto del presente art. promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Gli interventi finanziari della cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell' art. 33 della legge 25 luglio 1952 n. 949 , con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente art..

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma quattordicesimo del presente

art. sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente art. deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All' art. 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 23 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979 n. 91, le parole: "per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti", sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione,dalle seguenti: "per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti".

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali di cui all'art. 83 del citato Testo Unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

22. A valere sul fondo previsto dall' art. 6 della legge 10 ottobre 1975 n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato Testo Unico, e successive modificazioni. alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975 n. 517 ,e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

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